Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Obbligo per i titolari di impianti o complessi sportivi di assicurare i servizi di sicurezza all'interno e agli ingressi). - 1. I titolari di impianti o complessi sportivi, in occasione di manifestazioni sportive organizzate anche da terzi, sono tenuti ad assicurare i servizi di sicurezza prevedendo il presidio e la vigilanza interni all'impianto e il controllo degli accessi, mediante la predisposizione di un adeguato piano finalizzato a tutelare la correttezza dello svolgimento delle manifestazioni.
      2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto e realizzato dal titolare dell'impianto o complesso sportivo, sotto il controllo e la vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio, in conformità a quanto disposto con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
      3. Il servizio di sicurezza interno all'impianto o complesso sportivo può essere assolto dal titolare del medesimo tramite guardie particolari e istituti privati di vigilanza nel rispetto delle norme degli articoli da 133 a 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e degli articoli da 249 a 260 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 

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      4. I titolari dell'impianto o complesso sportivo pongono gli oneri sostenuti per la realizzazione del servizio di sicurezza a carico delle società sportive che, a qualunque titolo, hanno la disponibilità dell'impianto o complesso per la relativa manifestazione sportiva».